Devo dimostrare io la mia assenza di colpa grave, o deve farlo la banca?

 

Spetta esclusivamente alla banca dimostrare la tua colpa grave o il dolo. Tu, in qualità di cliente e consumatore, hai soltanto l’onere di disconoscere formalmente le operazioni non autorizzate e descrivere la dinamica della truffa subita.

L’articolo 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (di recepimento della direttiva europea PSD2) stabilisce una precisa inversione dell’onere della prova a favore dell’utilizzatore dei servizi di pagamento:

  • La banca non può limitarsi a produrre i file di log informatici che attestano la corretta digitazione delle credenziali statiche o dinamiche (SCA – Strong Customer Authentication).
  • L’utilizzo registrato dello strumento di pagamento non dimostra di per sé che l’operazione sia stata autorizzata dall’utente, né che questi abbia agito con dolo o colpa grave.
  • Le frodi informatiche e la sottrazione delle credenziali rientrano nel rischio d’impresa (rischio professionale) della banca (Corte di Cassazione, sent. n. 3780/2024 e ord. n. 23683/2024).

Se sei stato ingannato da un SMS di spoofing inserito nella chat ufficiale della banca o da una telefonata proveniente dal numero verde reale dell’istituto, la giurisprudenza riconosce che si tratta di un’insidia eccezionale idonea a trarre in inganno un utente accorto, escludendo la colpa grave.

 



Primo contatto
Chiamaci a questo numero: 0422-235703.