Il convivente di fatto ha diritto ad una quota della legittima?

Il convivente di fatto e la quota legittima rappresentano un tema giuridico di grande rilevanza per le coppie non sposate. La normativa italiana prevede un trattamento differenziato tra coniugi e conviventi, con importanti implicazioni patrimoniali che è fondamentale conoscere per pianificare la propria successione.

Status giuridico del convivente nelle successioni

Nell’ordinamento giuridico italiano, il convivente di fatto non è considerato un legittimario, ovvero non rientra tra i soggetti a cui la legge riserva automaticamente una quota del patrimonio del defunto.

La successione legittima, disciplinata dall’art. 565 del Codice Civile, riconosce come eredi necessari esclusivamente il coniuge (o la parte unita civilmente), i figli e, in assenza di discendenti, gli ascendenti del defunto.

Nonostante la Legge Cirinnà (n. 76/2016) abbia introdotto importanti novità per le coppie di fatto, in materia successoria permane una sostanziale differenza di trattamento.

Il partner di un’unione civile è equiparato al coniuge anche nei diritti successori, mentre il convivente di fatto rimane escluso dalla categoria dei legittimari.

Differenze tra coniuge e convivente nei diritti successori

Le differenze tra la posizione del coniuge e quella del convivente di fatto in ambito successorio sono significative:

Aspetto successorio Coniuge/Unione civile Convivente di fatto
Quota di legittima Sì, garantita per legge No, nessun diritto
Diritto di abitazione Vitalizio Temporaneo (2-5 anni)
Successione senza testamento Erede legittimo Escluso dalla successione

Tutele minime garantite dalla Legge Cirinnà

Sebbene il convivente di fatto non abbia diritto alla quota di legittima, la Legge Cirinnà ha introdotto alcune forme di protezione minima:

Diritto di abitazione temporaneo

Il convivente superstite può continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo da 2 a 5 anni, in funzione della durata della convivenza
Il diritto è prolungato a un minimo di 3 anni in presenza di figli minori o disabili
Successione nel contratto di locazione in caso di morte del convivente titolare
Diritto di prelazione nell’acquisto dell’immobile in caso di vendita

⚠️ Attenzione: questi diritti non sono paragonabili alla protezione della quota di legittima e non garantiscono diritti automatici sul patrimonio del defunto.

Strumenti di pianificazione successoria per i conviventi

Data l’assenza di tutele automatiche, per le coppie di fatto è fondamentale pianificare attentamente la propria successione:

Testamento e quota disponibile

Il testamento rappresenta lo strumento principale per garantire diritti successori al convivente di fatto. Attraverso le disposizioni testamentarie, è possibile destinare al partner la quota disponibile del patrimonio:

In assenza di legittimari, si può destinare l’intero patrimonio al convivente
In presenza di legittimari, è possibile disporre a favore del convivente solo della quota disponibile

Esempio: Se Tizio, convivente con Caia, ha un figlio, potrà disporre a favore di Caia solo della quota disponibile, pari a 1/2 del suo patrimonio. Con due o più figli, la quota disponibile si riduce a 1/3.

Altre soluzioni pratiche

Donazioni in vita: consentono di trasferire beni al convivente, ma sono soggette a riduzione se lesive della legittima
Assicurazione sulla vita a beneficio del partner: non rientra nel patrimonio ereditario
Acquisto di beni in comproprietà: il convivente diventa titolare di una quota indipendentemente dalla successione

Consiglio pratico: La pianificazione successoria per le coppie di fatto richiede una valutazione complessiva della situazione patrimoniale e familiare. È sempre consigliabile rivolgersi a un esperto in diritto successorio.
Contratto di convivenza: limiti in ambito successorio
Il contratto di convivenza, introdotto dalla Legge Cirinnà, presenta limiti significativi in ambito successorio:

Può stabilire il regime patrimoniale della convivenza
Non può prevedere diritti successori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge
Non può derogare alle norme imperative in materia di successione necessaria

Conclusione

Il convivente di fatto non ha diritto alla quota di legittima secondo l’ordinamento italiano. Nonostante i progressi normativi, permane una significativa disparità tra coniugi e conviventi in ambito successorio. È pertanto essenziale ricorrere a strumenti di pianificazione patrimoniale preventiva per garantire un’adeguata tutela al proprio partner.

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