Responsabilità della banca per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

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Non sempre la segnalazione alla Centrale Rischi è legittima.

Purtroppo quando questo accade, gli effetti negativi si ripercuotono sia sul Cliente ingiustamente segnalato, sia sull’intero sistema bancario.

La circolazione di false informazioni infatti produce un effetto distorsivo che contravviene alla ragione stessa per cui esistono questo genere di banche dati.

In certi casi, una illegittima segnalazione può avere effetti persino drammatici: per esempio, se questa avviene, durante l’istruttoria per ottenere un finanziamento.

Intermediario segnalante

Chiariamo subito una cosa!

Se vi sono i presupposti, la Banca è obbligata a fare la segnalazione.

Peraltro, proprio per garantire la genuinità della segnalazione, l’Ente segnalante deve rispettare la procedura prevista per legge.

Requisiti della segnalazione

Prima di procedere a segnalazione, la Banca deve svolgere una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente.

La sofferenza, infatti, non può scattare automaticamente dal semplice ritardo nei pagamenti

Si richiede, più precisamente, una situazione di insolvenza.

Ma anche qui, bisogna fare un’annotazione: non è l’insolvenza del diritto fallimentare.

Per stato d’insolvenza si intende una situazione patrimoniale gravemente compromessa da cui si può dedurre una seria difficoltà economica.

Inoltre, sempre prima di procedere alla segnalazione, l’intermediario finanziario deve preventivamente informare per iscritto il cliente al fine di consentire a quest’ultimo di rientrare del debito senza ripercussioni negative; ma anche al fine di consentire al cliente di interloquire con  nel rispetto del principio di buona fede tra le parti ex art. 1375 cod. civ. e di solidarietà ex art. 2 Cost.

Casistica

I più ricorrenti casi di illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi sono riconducibili a tre distinte fattispecie:

1) Mancata invio del preavviso, previsto dall’art. 125 co. 3 TUF 

Si noti che spetta alla Banca  dimostrare l’avvenuto invio di questa comunicazione con cui si avverte dell’imminente segnalazione.

In tale prospettiva, se la Banca opta per l’invio di una lettera semplice, invece, di una raccomandata, lo fa a suo rischio e pericolo.

Poi, infatti, sarà molto più complicato fornire la prova dell’avvenuto avviso.

A tal proposito per costante giurisprudenza l’avviso al cliente va fatto almeno 15 giorni prima di procedere.

2) Errata od omessa valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”

Non si tratta dell’insolvenza così come s’intende nel diritto, fallimentare, ma tale situazione non può nemmeno consistere in un singolo debito.

3) Mancato aggiornamento della segnalazione dopo accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente: è il caso in cui Banca e cliente abbiano raggiunto un accordo, ma l’Ente Creditizio si dimentica di aggiornare la segnalazione. Similmente anche quando la riduzione del credito è accertata giudizialmente, l’Ente Creditizio deve fare l’aggiornamento della segnalazione.

Responsabilità dell’intermediario segnalante e risarcimento del danno da illegittima segnalazione

Anche nell’attività di segnalazione, la condotta della Intermediario Finanziario deve improntarsi allo standard previsto dall’art. 1176 co.2  codice civile cioè al criterio della diligenza professionale.

Con riferimento all’erronea o illegittima segnalazione alla CR, dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che l’illegittima segnalazione è produttiva di danni sia di carattere contrattuale che extracontrattuale tanto che entrambe le azioni, contrattuale ed extracontrattuale possono cumularsi  (danno all’immagine, danno reputazionale, danno da illegittimo trattamento dei dati personali, danno da perdita della chance etc. etc.).

Con quali azioni legali ci si tutela

Contro l’illegittima segnalazione dell’intermediario finanziario, il segnalato può agire giudizialmente in prima battuta con un ricorso d’urgenza volto a far cancellare o aggiornare la segnalazione ed in un secondo tempo con una causa di merito finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.



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