14 Gen Guida in stato di ebbrezza sopra 0,8 g/l? Penale, ma non sempre
Guida in stato di ebbrezza e perseguibilità penale
Contrariamente a quanto prevede l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada, non sempre la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l costituisce reato.
Ciò anche se il codice della strada prevede che:
a) In caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la sanzione dell’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 (aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7 del mattino
b) In caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione dell’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 (anche in questo caso aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le 22 e le 7 del mattino), oltre alla confisca dei veicolo, salvo che il proprietario sia diverso dal conducente, nel qual caso la durata di sospensione della patente è raddoppiata.
Come se ne può uscire nella realtà
La pratica giudiziaria infatti può essere molto diversa grazie ad una piccola riforma legislativa che è passata inosservata alla gente comune.
Nel marzo del 2015, infatti, sotto il governo Renzi è stato introdotto l’art. 131 bis del c.p. in base al quale tutti i reati puniti con una pena massima fino a 5 anni di reclusione possono essere dichiarati non punibili dal Giudice per particolare tenuità del fatto.
E così, poiché in ogni fascia la guida in stato di ebbrezza è punita con pena massima inferiore a 5 anni, si capisce bene che questa norma può essere applicata anche in questi casi.
Infatti anche la Suprema Corte di Cassazione con molteplici sentenze (fra tutte Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 13681 e più recentemente Cass. n 54018/2018) ha ammessa tale possibilità.
Nella realtà, quindi, al Giudice è lasciata una certa discrezionalità, che gli consente di valutare il fatto caso per caso, non essendoci nessun automatismo che ad un certo tasso alcolico debba per forza corrispondere una sanzione penale.
Casi specifici
In particolare il Tribunale potrà considerare per esempio il fatto che l’imputato non abbia precedenti penali, che in passato non sia mai stato coinvolto in incidenti rilevanti, che il controllo del tasso alcolemico sia avvenuto durante un normale controllo e nessuno si sia fatto male, il comportamento dell’imputato durante l’alcoltest e così via.
Ovviamente sarà compito del difensore dare risalto a tutte quelle situazioni che potranno convincere il giudice ad emettere una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto.