
13 Mar La Cassazione definisce la tassazione di NFT e crypto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8269 del 28 febbraio 2025, ha tracciato un confine netto nel complesso rapporto tra arte digitale, criptovalute e obblighi fiscali. La pronuncia stabilisce un principio chiave: i proventi derivanti dalla vendita di NFT (Non-Fungible Token) e percepiti in criptovalute costituiscono reddito imponibile e come tali devono essere dichiarati al fisco, anche se non convertiti in valuta tradizionale.
⚖️ Il caso in sintesi
Al centro della controversia vi era il ricorso di un artista digitale (noto con uno pseudonimo) contro un’ordinanza del Tribunale di Torino che aveva confermato un sequestro preventivo per oltre 830.000 euro. L’artista era accusato di violazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 per aver omesso di dichiarare, nelle annualità 2021 e 2022, redditi per complessivi 836.375,54 euro, derivanti dalla vendita di opere d’arte digitali tramite NFT e pagati in Ether (ETH), una criptovaluta operante sulla piattaforma Ethereum.
🔍 I punti nodali della sentenza
La difesa dell’artista aveva sostenuto due tesi principali:
- ✓ Natura degli NFT: l’oggetto delle transazioni non sarebbe l’opera d’arte digitale in sé, ma solo il certificato digitale (NFT) che ne attesta proprietà e autenticità. Secondo questa tesi, l’NFT non rientrerebbe nel concetto di “opera dell’ingegno” e quindi i proventi non sarebbero tassabili ai sensi dell’art. 53 TUIR.
- ✓ Natura delle criptovalute: i pagamenti in criptovaluta (Ether) non sarebbero riconducibili né al concetto di “denaro” né a quello di “beni in natura”, restando così fuori dalla nozione di reddito imponibile secondo l’art. 54 TUIR.
📝 L’interpretazione della Corte
La Cassazione ha respinto entrambe le argomentazioni con motivazioni destinate a fare giurisprudenza:
“Non deve ritenersi che costituisca un ostacolo alla riconducibilità alla nozione di reddito imponibile derivante dalla utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno il fatto che oggetto della transazione commerciale sia non immediatamente l’opera ma l’NFT in cui la stessa è incorporata.”
Sui redditi da NFT:
La Corte ha chiarito che:
- ⚠️ Le opere di arte digitale sono pienamente riconducibili alle opere dell’ingegno
- ⚠️ L’NFT, incorporando virtualmente l’opera d’arte, rappresenta lo strumento attraverso cui avviene la commercializzazione dell’opera stessa
- ⚠️ Il reddito derivante all’autore dalla cessione dell’NFT è indubbiamente un reddito derivante dalla commercializzazione dell’opera dell’ingegno
Sulle criptovalute come reddito:
La Corte ha stabilito che:
- ⚠️ Le criptovalute, seppur “virtuali”, hanno una rilevanza economica quantificabile
- ⚠️ Il loro valore, una volta convertito in valuta corrente, costituisce reddito imponibile
- ⚠️ L’art. 1, lettera d) del D.Lgs. n. 184/2021 definisce la valuta virtuale come “rappresentazione di valore digitale” accettata “come mezzo di scambio”
💡 Il principio di diritto affermato
La sentenza formula un chiaro principio di diritto:
“Integra gli estremi del fumus delicti, nella specie si tratta dell’art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, […] la omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei proventi, conseguiti tramite l’accredito di ‘criptovalute’, derivanti dalla cessione di opere d’arte, o comunque dell’ingegno, digitali, costituendo l’ammontare di siffatto accredito reddito imponibile ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 917 del 1986”
🚫 L’irrilevanza dell’errore sulla norma fiscale
La Corte ha inoltre respinto l’argomento relativo all’assenza di dolo, chiarendo che:
- ✓ L’errore sull’interpretazione della norma tributaria non esclude il dolo
- ✓ Solo un errore “inevitabile” potrebbe escludere la responsabilità penale
- ✓ La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 2023, successiva ai fatti contestati, ha semplicemente chiarito un principio già esistente
📊 Implicazioni pratiche per i contribuenti
La sentenza ha importanti conseguenze per tutti gli operatori del settore crypto e NFT:
Cosa fare se operi con criptovalute e NFT?
- Tenere traccia di tutte le transazioni in criptovalute
- Documentare il valore delle criptovalute al momento dell’acquisizione
- Dichiarare i redditi derivanti dalla vendita di NFT o opere digitali
- Considerare imponibili anche le royalties percepite sulle vendite successive
Aspetti da tenere in considerazione:
- Il valore delle criptovalute, nonostante la loro volatilità, deve essere determinato al momento della percezione
- Anche le royalties percepite sulle vendite successive degli NFT costituiscono reddito imponibile
- L’obbligo dichiarativo sussiste indipendentemente dalla conversione o meno in valuta tradizionale
🔄 Evoluzione normativa
È interessante notare che la sentenza riconosce l’evoluzione normativa in materia, menzionando:
- Il D.Lgs. n. 184/2021 che definisce le valute virtuali
- La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 2023
- L’introduzione dell’obbligo di indicare il possesso di criptovalute nella dichiarazione dei redditi a partire dall’anno 2023
Tuttavia, la Corte chiarisce che tali interventi normativi hanno semplicemente sistematizzato principi già esistenti, senza introdurre nuove fattispecie imponibili.
🧩 Conclusioni e consigli operativi
La sentenza n. 8269/2025 rappresenta un punto di svolta nella regolamentazione fiscale del mondo crypto e NFT in Italia.
Chi opera in questo settore deve ora
- Considerare imponibili i proventi in criptovaluta derivanti dalla cessione di opere digitali
- Dichiarare tali redditi convertendoli in valuta corrente secondo il valore normale
- Non affidarsi all’erronea convinzione che le transazioni in criptovalute siano fiscalmente “invisibili”
- Valutare con attenzione il trattamento fiscale di tutte le operazioni in cripto-asset
Per gli operatori del diritto, questa pronuncia rappresenta un riferimento importante che contribuisce a delineare con maggiore chiarezza il perimetro applicativo della normativa esaminata, riducendo i margini di incertezza interpretativa e aumentando la prevedibilità delle decisioni giudiziarie.
In ultima analisi, la sentenza si inserisce nel solco di una giurisprudenza in evoluzione che, pur mantenendo fermi alcuni principi consolidati, mostra sensibilità verso le nuove istanze sociali ed economiche, in un equilibrio dinamico tra certezza del diritto e adeguamento alle mutate esigenze della collettività.