07 Mar Whistleblowing, cosa prevede la nuova normativa
Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che attua la direttiva (UE) 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
Vediamo i punti chiave di questa nuova normativa comunemente nota come legge sul whistleblowing:
Cos’è il Whistleblowing?
Il Whistleblowing, sotto il profilo legale e spiegato in termini facilmente intuitivi, è, pertanto, una disciplina che si ripropone di tutelare da possibili ritorsioni i soggetti che dall’interno delle imprese ne rivelano eventuali illeciti.
Qual è l’origine del termine?
Il termine whistleblowing ha una storia interessante.
Durante l’epoca elisabettiana, “to whistle” o “to blow” significava rivelare informazioni segrete.
Nel primo Novecento, “to blow the whistle” e “whistleblower” si riferivano sia a persone che fisicamente suonavano un fischietto, sia a coloro che cercavano di fermare attività illegali o immorali facendo rumore.
Se avete mai guardato le comiche di Stan Laurel ed Oliver Hardy certamente ricorderete la scena del poliziotto che utilizza ripetutamente il fischietto mentre cerca di acciuffare il ladruncolo di turno.
E’ però nel 1958 che il termine whistleblowing si afferma nella sua accezione in uso, quando appare nel Mansfield News-Journal in un articolo in cui venivano segnalate alcune problematiche di sicurezza riguardanti un modello di veicolo Crysler denunciate da un dipendente della casa produttrice.
Quali sono i casi più famosi di Whislteblowing
Gli scandali più famosi originati da whistleblowing, cioè da soffiate interne all’organizzazione che commette l’illecito, sono sicuramente il caso Enron risalente al 2001 e più recentemente il caso Snowden nel quale l’ex Contractor della National Security Agency Americana (NSA) Edward Snowden rivelò al mondo il programma di sorveglianza di massa posto in essere dall’Agenzia per cui operava.
Quali sono i soggetti tenuti ad adeguarsi alla nuova disciplina
Devono adeguarsi alla nuova disciplina gli Enti Pubblici e le imprese private con più di 50 di dipendenti, oltre a tutti gli Enti, già tenuti al rispetto di una precedente disciplina sul Whistleblowing, in quanto dotate di un modello di organizzazione e gestione ex Dlgs. 231/2001.
Come vanno effettuate le segnalazioni
Sono previste: tre tipologie di segnalazioni: interne, esterne, pubbliche
Le segnalazioni interne
I soggetti pubblici e privati obbligati al rispetto della nuova normativa devono dotarsi di molteplici canali interni di segnalazione e più precisamente devono munirsi di un canale telematico dedicato, in grado di garantire la riservatezza e l’integrità dei messaggi, di un canale telefonico, di una modalità di segnalazione cartacea ed infine della possibilità per il segnalante di avere un colloquio personale con il gestore della segnalazione.
Le segnalazioni esterne
Nel caso in cui l’organizzazione non metta a disposizione i canali di comunicazione oppure nel caso in cui i canali messi a disposizione siano inadeguati, il segnalante potrà rivolgersi direttamente all’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, utilizzando la relativa piattaforma.
Ancora il segnalante può ricorrere alla segnalazione esterna quando ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna presenti rischi, anche di ritorsione, così alti, da sconsigliarne l’utilizzo.
Ugualmente vi può ricorrere quando abbia fondato motivo di ritenere che l’illecito che intende segnalare possa costituire un pericolo imminente per l’interesse pubblico.
Le divulgazioni pubbliche
Come extrema ratio il segnalante potrà denunciare i fatti illeciti rivolgendosi alla stampa oppure utilizzando i social media.
A tali soluzioni è possibile approdare se nemmeno l’Anac abbia dato riscontro alla segnalazione, oppure quando la il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Tale opzione è infine percorribile quando sussistono fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.
Le tutele ovviamente si applicano anche in caso di esposto formale all’Autorità Giudiziaria.
Quali tutele per il segnalante?
Riservatezza: La nuova normativa garantisce la riservatezza sia sul contenuto delle segnalazione e che sull’identità del segnalante e delle persone a lui vicine o che l’abbiano consigliato ad inoltrare la segnalazione (cd. facilitatori). Questo significa che il segnalante può fare la sua segnalazione in modo confidenziale, senza che la sua identità venga rivelata a terzi.
Divieto di sanzioni: Il dipendente pubblico che segnala un illecito non può essere sanzionato, demansionato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa che abbia effetti negativi diretti o indiretti, per esempio anche la negazione di corsi di formazione. La medesima tutela copra anche i cosiddetti facilitatori e prossimi congiunti del segnalante.
Ampia gamma di soggetti legittimati: la nuova normativa amplia in misura significativa l’elenco dei soggetti che possono avanzare una segnalazione, includendo lavoratori subordinati, da intendersi in senso ampio, del settore privato e pubblico , lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti.
Come adeguarsi alla nuova normativa
Così come abbiamo visto per il GDPR, dopo l’entrata in vigore della normativa sono comparsi sul mercato innumerevoli kit di sopravvivenza, ci si passi l’espressione.
Agli Enti pubblici e privati vale, pertanto, la pena evidenziare come la messa a regime della piattaforma digitale attraverso la quale raccogliere le segnalazioni, costituisce solo la punta dell’iceberg dell’intero sistema in cui dovranno interagire diverse figure, tra le quali spicca sicuramente quella del Gestore delle segnalazioni, ma anche l’Ufficio Risorse Umane, nonché a vario titolo gli Organismi di Vigilanza e Controllo.
Appare superfluo pertanto ricordare come policy adeguate e formazione continua giocheranno un ruolo determinante per la buona riuscita del sistema Whistleblowing.
Sanzioni
Il mancato rispetto della disciplina comporta significative sanzioni la cui applicazione è demandata all’ANAC.
In particolare, nei riguardi dell’organizzazione che non rispetta la nuova disciplina, l’Autorità può applicare le seguenti ammende:
- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando l’Anac accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza.
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione o che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni.
Invece nei riguardi del segnalante che abbia effettuato false segnalazioni, l’Anac può applicare una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia.