Le gestione dei figli minori delle coppie separate ai tempi del Covid19

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Affidamento condiviso e quarantena

Inutile girarci intorno, da quando è iniziata la quarantena legata al Covid19 sono aumentati anche i problemi relativi alla gestione dei figli di coppie separate o divorziate.

In molti si sono chiesti se le limitazioni agli spostamenti potessero riguardare anche i tragitti necessari per andare a prendere o riportare i figli minori presso l’altro genitore.

La questione in realtà sembra essere stata giuridicamente risolta; infatti i decreti ministeriali e le faq che sono sempre seguite, pur con un modo di legiferare alquanto discutibile, hanno previsto anche questa ipotesi.

In particolare già il DPCM dell’8 marzo 2020, all’art. 1, comma 1, lettera a), consentiva gli spostamenti finalizzati ai rientri presso la “residenza o il domicilio”.

A loro volta le “FAQ” pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri precisavano come “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Le nuove disposizioni del 22 marzo 2020

Successivamente dopo l’entrata in vigore del DPCM  22 marzo 2020 che ha vietato gli spostamenti delle persone fisiche da un Comune all’altro, ci si è ritrovati di fronte al dubbio se esistesse o meno una sorta di deroga per le coppie separate o divorziate.

Dubbio più che legittimo posto che il nuovo decreto non presentava più la formula del precedente,  secondo cui era consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ed in effetti, nelle more dell’aggiornamento delle “FAQ”, si esprimeva il Tribunale di Bari, con ordinanza del 26 marzo 2020, con cui accoglieva l’istanza presentata da un genitore collocatario volta a sospendere il diritto di visita dell’altro genitore, che abitava in diverso Comune.

Le prime pronunce giurisprudenziali

Per il Tribunale di Bari, gli incontri dei minori con genitori dimoranti in Comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzerebbero affatto le condizioni di sicurezza e prudenza imposte, da ultimo, con il DPCM del 22 marzo 2020, e più in generale dallo scopo delle misure introdotte, quello di una “rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”.

Il definitivo chiarimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

In aperto contrasto con il Tribunale di Bari, tuttavia, il 1° aprile 2020, si è espressa la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le nuove “FAQ” dalla stessa diramate chiariscono definitivamente che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

Tecnica legislativa ed incertezze residue

Problema totalmente risolto, dunque.

Non proprio.

Resta, infatti, una evidente lacuna giuridica che riguarda la situazione dei genitori in fase di separazione o divorzio che non abbiano ottenuto ancora un provvedimento giudiziale o che non siano giunti ad un accordo sul punto.

Rimarrebbe infine da capire il rango delle faq nella gerarchia delle fonti del diritto, che francamente ci sfugge soprattutto se quanto precisato nell’interpretazione autentica di tali chiarimenti non trova riscontro alcuno nel testo della legge.

Sorge il dubbio che a questo legislatore non riesca proprio di scrivere le leggi in modo più comprensibile.



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