La difesa del medico: quando protocolli e responsabilità si scontrano

Quando “Ho seguito le linee guida” non basta: cosa ci insegna una recente sentenza della Cassazione

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Un dialogo fin troppo comune

“Mi spiace per quello che è successo, ma deve capire che ho seguito tutte le procedure standard.”

“Ma dottore, le avevo detto dei miei problemi precedenti, dei dolori che sentivo…”

“Le procedure non prevedevano altri controlli nel suo caso. Mi sono attenuto perfettamente ai protocolli.”

“E questo dovrebbe farmi sentire meglio?”

Quante volte, in casi di presunta malasanità, i pazienti si sono sentiti rispondere che “le procedure sono state seguite” e che “i protocolli non prevedevano altro”? Ma fino a che punto un medico può trincerarsi dietro le linee guida quando la situazione concreta presenta evidenti fattori di rischio?

Una sentenza che fa chiarezza

Una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione (Terza Sezione Penale, n. 40316-24 del 24/09/2024) offre importanti risposte a questa domanda, affrontando un caso drammatico di perdita fetale dovuta a una rottura dell’utero non diagnosticata tempestivamente.

Il caso riguarda una paziente con fattori di rischio significativi: precedenti cesarei, cicatrici da isterotomia e algie pelviche. Il medico, condannato per omicidio colposo, aveva omesso di disporre un adeguato monitoraggio cardiotocografico continuo durante il travaglio.

La difesa del medico si basava principalmente sull’argomento che le linee guida non prevedevano esplicitamente l’obbligo di tale monitoraggio nella situazione specifica della paziente. In sostanza, sosteneva che “la paziente non avrebbe dovuto essere sottoposta a monitoraggio cardiotocografico continuo, non sussistendone i presupposti di rischio disciplinati dalle linee guida”.

Il verdetto e i suoi principi fondamentali

La Corte ha respinto il ricorso, confermando la condanna e stabilendo principi fondamentali in materia di responsabilità medica. Ecco gli elementi chiave della sentenza:

1. Valore delle linee guida nella pratica medica

La Corte ribadisce che le linee guida non hanno carattere precettivo assoluto e non fungono da “scudo” contro ogni ipotesi di responsabilità. Come si legge nella sentenza:

“Non si tratta di uno ‘scudo’ contro ogni ipotesi di responsabilità, essendo la loro efficacia e forza precettiva comunque dipendenti dalla dimostrata ‘adeguatezza’ alle specificità del caso concreto.”

La sentenza chiarisce che:

  • Le linee guida hanno un margine di flessibilità e carattere orientativo
  • Il medico ha il dovere di discostarsi dalle linee guida quando non adeguate allo specifico caso clinico
  • L’aderenza a linee guida inadeguate non esime dalla responsabilità professionale
  • Le linee guida sono “regole cautelari valide solo se adeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente”

2. Buone pratiche e la valutazione dei fattori di rischio specifici

La sentenza sottolinea che, anche in assenza di prescrizioni specifiche nelle linee guida, le buone prassi mediche imponevano, nel caso di una paziente bicesarizzata con altri fattori di rischio, un monitoraggio continuo per prevenire complicazioni.

I giudici hanno evidenziato che:

“Le specifiche condizioni della paziente, come ricostruite dai consulenti tecnici in base alle evidenze della cartella clinica, imponevano, proprio per i molti fattori di rischio, il continuo monitoraggio fetale.”

In particolare:

  • La condizione specifica della paziente (precedenti cesarei, cicatrice isterotomia, algie pelviche) richiedeva un monitoraggio attento
  • Le buone prassi mediche del 2012 imponevano un controllo continuo in presenza di tali fattori di rischio
  • Il monitoraggio avrebbe evidenziato anomalie nel tracciato cardiologico consentendo un intervento tempestivo

3. Il nesso causale

Un elemento fondamentale della sentenza riguarda il nesso causale tra l’omissione del monitoraggio e l’evento dannoso:

“La doverosa condotta, che non avrebbe impedito la rottura dell’utero, avrebbe tuttavia messo in luce le alterazioni del tracciato cardiotocografico sintomatiche della rottura dell’utero che con un intervento chirurgico tempestivo di taglio cesareo avrebbe evitato gravi danni e con elevata probabilità la morte del feto.”

4. L’applicazione del “Decreto Balduzzi”

La Corte applica l’art. 3 della legge 158/2012 (Decreto Balduzzi), norma più favorevole per i medici rispetto all’art. 590-sexies introdotto successivamente, ma chiarisce che tale norma non esenta dalla responsabilità in caso di colpa grave, come nel caso esaminato.

La sentenza afferma che “il mero rispetto delle linee guida non esonera ex se dalla responsabilità il sanitario, dovendo nella pratica medica essere valutata l’adeguatezza della regola cautelare posta in via astratta al caso concreto.”

Cosa significa questa sentenza per chi ritiene di essere vittima di un danno medico

Se pensi di essere vittima di un danno da colpa medica, questa sentenza offre spunti importanti:

  1. Valuta i fattori di rischio specifici della tua situazione clinica: La presenza di particolari fattori di rischio può imporre al medico obblighi di monitoraggio e attenzione maggiori rispetto agli standard generali
  2. Non fermarti alle linee guida: Anche se un medico sostiene di aver seguito le linee guida, ciò potrebbe non essere sufficiente se la tua situazione clinica richiedeva un approccio diverso
  3. Considera il nesso causale: È importante valutare se l’intervento omesso avrebbe potuto effettivamente prevenire il danno subito
  4. Analizza il grado della colpa: La distinzione tra colpa lieve e colpa grave resta fondamentale; nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che l’omissione configurasse una colpa grave

Queste valutazioni dovranno tutte trovare un’adeguata ed attenta riflessione in un percorso di approfondimento in cui la persona danneggiata, il consulente medico-legale di parte e l’avvocato svolgono insieme un ruolo fondamentale. È dalla sinergia di tutti questi attori che si possono ottenere risultati efficaci, evitando cause avventate e concentrando le risorse su casi con solide basi. Solo un’analisi tecnica e legale approfondita può stabilire se effettivamente sussistono gli elementi necessari per configurare una responsabilità professionale nel caso specifico.

Conclusione

La sentenza della Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: la medicina non è applicazione meccanica di protocolli, ma adattamento delle migliori pratiche alla situazione concreta del paziente. Il medico non può trincerarsi dietro le linee guida quando la specificità del caso richiede un’attenzione particolare o un monitoraggio più intenso.

La frase “ho seguito le linee guida” non può essere un lasciapassare per negligenze o omissioni quando il caso specifico presentava evidenti fattori di rischio che richiedevano un approccio più cauto e attento.

Ricorda che ogni caso è unico e, se ritieni di essere vittima di un danno medico, è consigliabile consultare un avvocato specializzato in responsabilità sanitaria che possa valutare la tua situazione specifica alla luce di questa importante giurisprudenza.



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