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Superbonus 110: chi risponde legalmente?

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Cos’è il Superbonus 110

Il Superbonus 110 è una misura fiscale introdotta in Italia con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), già prorogata fino al 31 dicembre 2022 con la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e successivamente modificata, con la concessione di un’ulteriore proroga per il 2023 in presenza di determinate condizioni in modo da ridurne sensibilmente la platea dei beneficiari.

Il Superbonus 110 prevede una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Per poter beneficiare del Superbonus 110 è necessario che gli interventi siano eseguiti su edifici unifamiliari o su parti comuni di edifici plurifamiliari, che siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2017.

Devono, inoltre ricorrete determinate caratteristiche, come ad esempio il rispetto di alcuni limiti di consumo energetico o il possesso di determinati requisiti antisismici.

E’ poi necessario che gli interventi siano effettuati da imprese o professionisti qualificati e che siano in possesso di apposite certificazioni. Su tale aspetto vi sarebbe molto di cui discutere, perché, alla luce delle problematiche emergenti, pare proprio che si sia fatta ben poca vigilanza sulla professionalità e le qualifiche di chi ha prestato la propria attività professionale o d’impresa nell’ambito di questa norma.

Proprio in ragione di tali storture molti contribuenti potrebbero andare incontro a sgradevoli sorprese.

Tutto quello che può andare storto

In caso di utilizzo improprio del Superbonus 110% possono sorgere diversi problemi:  ad esempio se l’agevolazione viene utilizzata per interventi che non rientrano nei criteri previsti dalla normativa o se viene effettuato uno sconto sul prezzo dell’intervento che va oltre il credito d’imposta spettante, l’Agenzia delle Entrate può revocare il beneficio e sanzionare il contribuente.

Ugualmente a spiacevoli conseguenze potranno andare incontro quei proprietari che hanno presentato documentazione non congrua, o non veritiera.

Senza uscire dagli aspetti basici, basti evidenziare che in caso di errori o omissioni nella certificazione relativa alla prestazione energetica, il Superbonus potrebbe essere negato o, peggio, revocato.

Per non parlare poi del fatto che dovrà essere rispettata la normativa in materia di sicurezza e di qualità dei lavori.

Della qualità dei lavori, parleremo più diffusamente nel prosieguo dell’articolo; sul rispetto del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si annota come all’autore di questo pezzo è accaduto di vedere proprio davanti casa propria degli operai lavorare sulla copertura di un edificio, totalmente sprovvisto di linee vita.

La procedura per la revoca del Superbonus

La revoca del Superbonus 110% può essere disposta dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento motivato, che deve essere notificato al contribuente interessato. Il contribuente ha la possibilità di presentare un’istanza di rettifica o di opposizione al provvedimento di revoca, entro 60 giorni dalla ricezione della notifica.

Ricordiamo che il contribuente può essere condannato a restituire le somme indebitamente percepite, con gli interessi di mora.

In caso di revoca del beneficio se il contribuente non restituisce le somme dovute, l’Agenzia delle Entrate può avviare un procedimento di recupero coattivo, utilizzando i normali strumenti di riscossione, come l’iscrizione a ruolo o il pignoramento dei beni.

Occorre, quindi, tener presente che il termine di 60 giorni per impugnare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è perentorio, vale a dire fissato a pena di decadenza, ragion per cui il consiglio in questo caso è di rivolgervi immediatamente ad un legale esperto per verificare se vi siano le basi per proporre l’impugnazione.

Competente a decidere il ricorso è la Commissione Tributaria Competente per territorio.

Si potrebbe, tuttavia, verificare anche l’ipotesi in cui il legale vi informi come i presupposti della revoca adottata dall’Agenzia delle Entrate appaiano fondati.

In tale evenienza, occorrerà a questo punto ricercare eventuali responsabilità e cominciare a tutelarsi legalmente, muovendosi contro chi ha commesso gravi errori.

Quando risponde la direzione tecnica

Il tecnico è il professionista abilitato che svolge attività di progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere edili e degli impianti tecnologici.

Nel caso specifico del Superbonus 110%, il tecnico è responsabile della redazione della certificazione energetica dell’edificio e degli attestati di prestazione energetica (APE), che devono essere prodotti per ottenere l’agevolazione fiscale.

Il tecnico è inoltre responsabile della correttezza e della completezza della documentazione progettuale prodotta.

In caso di errori od omissioni nella documentazione, il tecnico può essere chiamato a risponderne legalmente.

La direzione tecnica è anche responsabile del collaudo in cui dovrà attestare il rispetto delle normative e delle specifiche tecniche previste dal progetto.

Ed ahinoi su questo fronte si apre un mondo!

Infatti Il tecnico può essere chiamato a rispondere legalmente  in caso di difformità o inadempienze nei lavori, in particolare se questi comportano rischi per la sicurezza o la qualità dell’edificio.

E fin qui tutto abbastanza secondo copione!

Il problema è che e se il tecnico ha sbagliato, il proprietario non solo si ritrova con un edificio viziato da problematiche di varia tipologia, ma anche rischia di dover restituire il Superbonus.

Considerata la gravità delle conseguenze, stupisce invero che la normativa abbia relegato questo tema nell’ambito della copertura assicurativa.

Non è infatti così scontato che i proprietari siano in grado di recuperare le somme restituite solo perché il tecnico è assicurato, ma a questo aspetto dedicheremo un altro articolo.

Quando risponde l’impresa?

L’impresa è il soggetto che esegue gli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico sull’edificio per conto del contribuente che ha ottenuto il Superbonus 110%.

Anche l’impresa così come il progettista ed il direttore dei lavori è responsabile dell’esecuzione dei lavori in modo corretto e conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e di qualità dei lavori.

L’impresa in particolare dovrà dichiarare la conformità degli interventi e delle fatture emesse.

Anche in tal caso, l’impresa può essere chiamata a rispondere legalmente di errori o omissioni nella documentazione,

Così come sopra, anche in questo caso, l’ Agenzia delle Entrate può sanzionare sia l’impresa che il contribuente.

Cosa può accadere se i costi sono stati “gonfiati”

Parliamo ora di un vero e proprio bubbone che sicuramente è destinato ad essere rilevato: la questione dei costi. Anche in questo caso, dire che non c’è stata sorveglianza, è un eufemismo.

Ogniqualvolta l’Agenzia delle Entrate lo riterrà necessario,  potrà avviare un’ispezione fiscale per verificare la correttezza dei costi sostenuti.

Se l’ispezione fiscale dovesse accertare che i costi sono stati gonfiati, il contribuente che ha ottenuto il Superbonus 110% può essere chiamato a restituire l’importo del credito d’imposta indebitamente percepito.

Inoltre, il contribuente può essere sanzionato dall’Agenzia delle Entrate per aver ottenuto indebitamente l’agevolazione fiscale.

Il legislatore qui ha una considerazione davvero alta del contribuente, il quale dovrebbe essere una specie di superesperto di costi in materia edilizia.

Certo il contribuente può tutelarsi chiedendo diversi preventivi, ma anche in questo caso i conti non sono così facili, considerato che, grazie alla guerra in Ucraina,  ad una normativa lacunosa sotto il profilo dei controlli ed alla disonestà di diversi operatori, i prezzi sono levitati al livello generale.

Ad ogni modo  tanto l’impresa che ha eseguito i lavori quanto il general contractor che ha gestito l’esecuzione dei lavori possono essere chiamati a rispondere legalmente per aver fornito false dichiarazioni o per aver ottenuto indebitamente il Superbonus 110%.

Come sopra, il contribuente può rimetterci il Superbonus.

E cosa può accadere se la qualità dei lavori non è adeguata?

La musica non cambia: in caso che la qualità dei lavori sia insufficiente, è possibile che il contribuente che ha ottenuto il Superbonus 110% possa essere chiamato a restituire le somme indebitamente percepite.

Il passo successivo appare inevitabile: i proprietari dell’edificio o i condòmini  si dovranno tutelare intraprendendo azioni legali nei confronti dell’impresa o del general contractor che hanno eseguito i lavori per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Conclusioni

Inutile dire che la scelta del tecnico e dell’impresa alla prova dei fatti risulteranno determinanti. In linea di principio coloro che si saranno avvalsi di tecnici preparati ed imprese serie non dovrebbero andare incontro a problematiche.
Tuttavia il condizionale è d’obbligo: considerato il caos normativo e l’arbitrarietà che connota talvolta l’azione amministrativa non si può escludere che nell’ondata di provvedimenti sanzionatori possano finire anche soggetti perbene, vale a dire operatori le cui scelte potrebbero essere messe in discussione da provvedimenti amministrativi poco condivisibili.
Non resta che attendere, mantenendo alta l’attenzione. Non è peraltro  accettabile che, a causa di soggetti improvvisati e di norme scritte ed applicate in modo, per usare un eufemismo, inappropriato, un’opportunità si possa trasformare in una tragica beffa per proprietari, imprese e tecnici onesti.

 

 



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