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Il valore aggiunto di un modello 231

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L’adozione del modello 231 diviene un plus per partecipare alle gare d’appalto.

Ma c’è anche il rovescio della medaglia: la commissione dei reati presenti nell’elenco del 231/2001 diventa un handicap.

A suggerirlo è il novellato articolo 80 del Codice degli appalti.

Le nuove linee Guida Anac

Con il sigillo delle Linee Guida dell’ANAC,  è peraltro stato chiarito che l’esclusione dalle gara d’appalto a seguito della commissione di un reato 231 può ricorrere anche in caso di condanna non definitiva.

Le stesse linee guida, pertanto, costituiscono un vero e proprio tool che le imprese dovranno mandare a memoria per dimostrare la loro affidabilità ed integrità.

Ed il deficit  di moralità professionale o di affidabilità, può dedursi non solo da pendenze di natura penale, ma anche civile o amministrativa.

Prevenire, quindi, è meglio che curare, anzi sembrerebbe l’unica cura veramente efficace.

Anche perché solo l’efficace adozione dei modelli di organizzazione e gestione presidiati da un Organismo di Vigilanza consentirebbe di evitare l’esclusione dalla gara d’appalto.

Sia chiaro: le cause di esclusione indicate nelle linee guida, diversamente da quelle previste dall’art. 80 comma 1 del codice degli appalti, non costituiscono un automatismo.

Nondimeno le stazioni appaltanti  dovranno tenerne conto nel valutare l’integrità e l’affidabilità della società partecipante alla gara d’appalto.

Le insostenibili incertezze del diritto

L’obiezione è legittima: la discrezionalità di una valutazione siffatta consegna alle stazioni appaltanti un vero e proprio ius vitae ac necis (diritto di vita e di morte).

Il che può dar luogo a situazioni di incertezza con conseguenti ricorsi amministrativi per l’annullamento delle aggiudicazioni delle  gare d’appalto.

Ma tant’è. A ricordarci che non si tratta di automatismi ci ha pensato recentemente anche il Tar  del Lazio.

Secondo il Tribunale Amministrativo, l’esclusione dalla gara d’appalto ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) non perviene automaticamente in caso di condanna, ma a seguito di un apprezzamento discrezionale della Stazione Appaltante.

Quest’ultima, in particolare, dovrà valutare i riflessi che dall’illecito professionale derivino all’affidabilità dell’operatore economico.

“Tirando le somme”

Modelli Organizzativi non più solo per il rating di legalità, ma anche e soprattutto per ridurre il rischio di essere esclusi dalle gare d’appalto.



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