Modelli 231: entrano anche le frodi iva

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L’iter legislativo

Il 1° ottobre scorso la Camera aveva approvato in via definitiva con 264 voti a favore e uno contrario la legge di delegazione europea con cui,  fra le altre,  veniva dato mandato al Governo di recepire la cosiddetta Direttiva PIF (dir. UE 2017/1371) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

La direttiva invita gli Stati a rafforzare l’apparato sanzionatorio e repressivo con particolare attenzione all’Iva, estendendo la responsabilità amministrativa delle imprese anche al penale tributario

Il decreto fiscale emanato dall’Esecutivo nei giorni scorsi dà attuazione alla legge delega, introducendo anche la responsabilità amministrativa dell’Ente conseguente alla frode IVA.

Pene più alte per gli evasori

Nei confronti di chi emette fatture false le pene sono aumentate da un minimo di quattro anni a un massimo di otto anni di reclusione per i grandi evasori. Viene così modificato l’art.2 Dlgs n. 74/2000, che prevedeva pene da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di sei anni di reclusione per “chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.
Comunque, viene mantenuto il precedente limite minimo di pena, di un anno e sei mesi di reclusione, se gli importi fittizi rimangono al di sotto dei 100 mila euro.

Le frodi iva ora anche reati presupposto nei modelli 231

Viene, inoltre, definitivamente abbattuto il tabù per cui fino ad adesso i reati fiscali erano rimasti fuori dall’elenco dei reati presupposto di cui al Dlgs. 231/2001. Invero già con l’introduzione del reato di autoriciclaggio il reinvestimento di proventi derivanti da reati tributari finiva per essere ricompreso nella responsabilità amministrativa dell’Ente. Ora però i reati tributari, almeno nelle ipotesi di frode IVA, vi entrano direttamente dalla “porta principale”.
Da adesso in poi, infatti, le imprese che emettono fatture false rischieranno sanzioni fino a 774.500 euro.
Tra gli illeciti penali che rientrano in questa forma di responsabilità è previsto ora anche l’art.2 Dlgs n. 74/2000, che sanziona le frodi commesse con le fatture false. Nello specifico, il Decreto fiscale inserisce nel Dlgs n.231/2001 l’art 25-quinquiesdecies, il quale dispone che “in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote“.
Alla luce della novella legislativa, ancora una volta le imprese munite di modello organizzativo 231, dovranno provvedere all’aggiornamento dello stesso, introducendo o integrando le procedure già esistenti.



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