Diritti umani e copyright

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Copyright e foto pubblicate su internet

E’ di qualche giorno fa la notizia che il Tribunale di Francoforte ha ingiunto al Ministro degli Interni del nostro Paese di rimuovere una foto dal proprio account di Twitter ritraente un componente dell’equipaggio della nave dell’Ong  Lifeline.

La foto, infatti, lederebbe il copyright, essendo stata pubblicata senza il consenso del suo autore, il fotografo e componente dell’equipaggio Friedhold Ulonska.

Quale miglior occasione dunque per ritornare su un argomento, il copyright delle opere fotografiche, che avevamo già affrontato e approfondirne alcuni aspetti.

Il copyright come diritto inviolabile

Contrariamente all’opinione espressa da qualche giornale, che ha ridotto l’azione promossa dal fotografo a una sorta di “bischerata”, diciamo subito che così non è, almeno restando nell’alveo della normativa vigente.

Al netto di tutti i ragionamenti politici di cui non ci occupiamo, infatti, il copyright è una cosa seria.

Ne troviamo espressa menzione niente meno che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che, all’art. 27, comma II, prevede che ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore”.

Inoltre, benché non espressamente contemplato nella nostra Costituzione, il diritto di copyright può legittimamente rientrare tra i cosiddetti diritti inviolabili, essendo derivato da altri diritti costituzionalmente tutelati, come il diritto alla libera manifestazione del pensiero.

L’opera artistica, infatti, altro non è che un’espressione dell’intelligenza umana.

L’era del digitale

Il copyright, cioè il diritto di fare delle copie di un’opera originale, nasce circa tre secoli fa con la diffusione della stampa a caratteri mobili.

Con l’avvento del digitale, le cose, contrariamente a quanto si possa pensare, non sono cambiate poi molto dal punto di vista giuridico, nel senso che il copyright è rimasto sostanzialmente invariato, benché sarebbe stato auspicabile introdurre corpose modifiche.

All’alba del nuovo millennio, come spiega lo scrittore Alessandro Baricco nel saggio “The game”,  l’uomo si è voluto lasciare alle spalle gli orrori del novecento,  avventurandosi nell’eroica impresa di trasformare la realtà in qualcosa di più facilmente condivisibile.

Lo ha fatto trasformando ogni immagine, suono o scritto, ogni percezione sensoriale in bit, vale a dire in stringhe composte da una serie ordinata e univoca di numeri 0 e 1.

Abbiamo convertito la realtà in numeri, l’abbiamo salvata in formati come jpeg ed infine l’abbiamo resa fluida e disponibile a tutti attraverso l’interconnessione della rete internet.

Anche le foto hanno subito questo processo di dematerializzazione.

Guardare, ma non toccare!

L’immagine sta lì sul mio palmare, la vedo, la posso scaricare con un click, ma non la posso riutilizzare.

La foto che ho scaricato è un clone identico all’originale, tant’è che con il digitale è venuta completamente meno la differenza tra originale e copia.

Sennonchè giuridicamente non è questo il punto. Il copyright non protegge un oggetto, un bene fisico, ma la manifestazione di un’espressione artistica, la “performance” ed il messaggio dell’artista che non possono essere riutilizzati senza il suo consenso.

In questi termini, tutto torna, cosicchè se da un lato il web è una formidabile banca di informazioni, la cui consultazione è in larga parte gratuita, dall’altro lato non tutto quello che è pubblicato nella rete è liberamente utilizzabile.

In conclusione il fatto che le foto siano pubblicate e liberamente visionabili da chiunque non significa che le stesse possano essere riprodotte in altri contesti.

La ripubblicazione di una fotografia

Siamo pertanto al nocciolo della questione che è il divieto di ripubblicare le immagini che troviamo nella rete.

La questione è stata ampiamente trattata in una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (II Sez., sent. 7 agosto 2018, C‑161/17).

In particolare le Corte ha sostenuto che qualsiasi ripubblicazione di un’immagine in un diverso sito internet rispetto al sito di prima pubblicazione debba ritenersi destinata ad un pubblico nuovo, di qui il divieto di riutilizzo dell’opera fotografica.

Nuovo pubblico significa che non è più il pubblico dell’autore della foto o di chi ne detiene i diritti a prescindere che i destinatari possano essere anche le stesse persone fisiche. Non è più infatti la platea con cui l’autore stabilisce una relazione pubblicando o rimuovendo la foto, oppure facendola seguire o precedere da determinati commenti.

La Corte in particolare stigmatizza il fatto per cui la nuova pubblicazione faccia perdere all’autore ogni potere di controllo sull’opera. Diverso, invece, il caso del link ipertestuale, laddove il fotografo conserva sempre la possibilità di rimuovere la fotografia.

Le azioni a tutela del copyright

Il diritto di copyright così come abbiamo già scritto in un altro articolo, nasce al momento dello scatto della fotografia, non essendo necessaria alcuna formalità certificativa.

In tale ottica difendere il copyright dell’opera fotografica non è cosa semplicissima anche perché preliminarmente è necessario dimostrare l’originalità, l’elemento creativo dell’opera.

Se la foto non possiede queste caratteristiche, infatti, è tutelata solamente con il riconoscimento di un equo compenso al suo autore, ma non ne può essere impedita la ripubblicazione.

Inoltre il diritto all’equo compenso può essere riconosciuto solo se la foto sia accompagnata dal nome del suo autore e del soggetto che ne detiene i diritti connessi, nonché della data di realizzazione.

Le azioni a difesa del copyright, sotto il profilo civilistico, sono sostanzialmente l’azione inibitoria e quella risarcitoria.

La prima è prevista dall’art. 156 della Legge 633/1941 ed è volta ad interrompere l’illegittima pubblicazione dell’opera.

La seconda, invece, è prevista dall’art. 157 LDA ed è tesa ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dall’illegittima diffusione.

Al momento pare che l’azione promossa contro il Ministro degli Interni sia di natura inibitoria e cautelare.

Nota finale

Concludo con una nota personale.

L’immagine della foto che accompagna questo articolo ritrae una vecchia macchina Rolleiflex. Ho la fortuna di possederne una, che mi ha lasciato mio padre. L’obbiettivo va scrutato dall’alto verso il basso sicché la realtà appare magicamente riprodotta in orizzontale grazie a un formidabile gioco di specchi.

Mi viene da dire che la digitalizzazione sia un processo che viene da lontano, quanto meno da quando abbiamo pensato di poter prendere la realtà, riprodurla nelle dimensioni desiderate, adagiarla su un piano e fissarla su una pellicola.



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