Lavoro: il nuovo decreto dignità in pillole

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Ne hanno parlato tutti i telegiornali, ma cosa c’è di vero nelle notizie che sono state diffuse?. Cerchiamo di capirlo con alcune semplici faq.

Quale durata potranno avere i nuovi contratti a termine?

Il primo contratto potrà avere una durata massima di 12 mesi se stipulato senza causale o di 24 mesi se stipulato con la causale
Dopo i primi 12 mesi “acausali”, si potrà rinnovare il contratto per un massimo di altri 12 mesi, ma con l’obbligo di indicare la causale;
Il numero delle proroghe possibili nei contratti a termine diminuisce da 5 a 4, fermo restando la durata massima di 24 mesi, come descritto sopra; alla quinta proroga il contratto SI CONVERTE A TEMPO INDETERMINATO.

Per quali cause potranno essere stipulati i contratti a termine?

Le cause del contratto a termine dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a. temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;
b. connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
c. relative alle attività stagionali (art. 21, comma 2) e a picchi di attività.
ATTENZIONE: i contratti rinnovati avranno un costo contributivo dello 0,5% in più rispetto all’1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato, inoltre i contratti a tempo determinato non potranno superare il 30% dei contratti a tempo indeterminato del personale in forza all’azienda.

Che fine fanno i contratti di somministrazione di manodopera?

Al contratto di somministrazione a tempo determinato si applicano le stesse norme specificate sopra per il contratto a termine.

Come cambiano le norme sui licenziamenti?

Stretta anche sui licenziamenti nei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti (D. lgs 23/2015).
Se il licenziamento non è per:
– giustificato motivo oggettivo,
– per giustificato motivo soggettivo,
– giusta causa,
NB: IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO L’INDENNITÀ SPETTANTE AL LAVORATORE, SALE DA UN MINIMO DI 6 AD UN MASSIMO DI 36 MENSILITÀ

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