Razzismo e xenofobia: responsabilità ex Dlgs. 231/01

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Aumenta ancora l’elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001 in forza della quale una società o più in generale un ente collettivo può essere chiamato a rispondere.

La Legge Europea 2017, approvata in via definitiva alla Camera e in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto nuove fattispecie di reato nel novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

I nuovi reati-presupposto sono quelli di razzismo e xenofobia previsti dall’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea, ai sensi del quale:

si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

Il primo comma dell’articolo 25-terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all’ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, ossia da 51.600 euro ad 1.239.200 euro.

In tal senso tutte le società e gli Enti sono chiamati ad aggiornare il loro Modello di Organizzazione e gestione al fine di prevenire i suddetti reati.



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