Non esiste un diritto all’oblio per i soggetti dichiarati falliti

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Per una persona fisica l’annotazione nei registri camerali avente ad oggetto la sua dichiarazione di fallimento costituisce una macchia che può causare notevoli problemi anche a distanza di molto tempo.

Infatti, non esiste allo stato un diritto all’oblio per le informazioni sulle persone fisiche contenute nel registro delle imprese e conoscibili da chiunque ne abbia interesse attraverso il servizio di pubblicità camerale.

Tale discutibile principio è stato recentemente sentenziato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea al termine di un contenzioso che ha coinvolto su opposti fronti l’amministratore di una srl, operante nel settore delle costruzioni ed una camera di commercio.

Nella sentenza del 9 marzo 2017, emessa nella causa C-398/15, i giudici di Strasburgo hanno, tuttavia, auspicato che decorso un periodo sufficientemente lungo, la legislazione dei singoli stati possa prevedere dei limiti per i terzi a tali informazioni.



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