La multa può ostacolare l’integrale risarcimento

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Portiamo all’attenzione un caso trattato dal nostro studio. Un automobilista, nostro cliente, veniva sanzionato dalla Polizia locale per l’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza. La contestazione da parte della Polizia veniva effettuata a seguito di un sinistro nel quale il cliente veniva coinvolto.

Nella fattispecie la Polizia locale aveva dedotto “il non corretto utilizzo della cintura di sicurezza al momento dell’impatto, poiché l’estensione della bretella non era possibile, ma risultava bloccata in sede.”

Il Giudice di Pace di Treviso nella sentenza  n. 404/2017 pubblicata il 04.04.2017 ha considerato opinabile tale deduzione, escludendo altresì la necessità di una querela di falso.

In particolare il Giudice di pace, uniformandosi ad un consolidato orientamento della Suprema Corte, ha evidenziato come il verbale di accertamento faccia fede, fino a querela di falso, quanto ai fatti attestati dal Pubblico Ufficiale, come avvenuti in sua presenza e da lui percepiti senza alcun margine di apprezzamento discrezionale.

In tale ottica, tutto ciò che appartiene alla sfera delle deduzioni e quindi tutto quello che il pubblico ufficiale non ha potuto direttamente osservare, può essere liberamente valutato dal Giudice unitamente ad altri elementi di prova.

Ciò premesso, occorre evidenziare come il pagamento della multa precluda la possibilità di proporre ricorso e potenzialmente può essere di ostacolo all’integrale risarcimento del danno.

Alla luce di quanto sopra, il consiglio che possiamo dare, quando c’è la possibilità di un risarcimento,  è quello di far esaminare i verbali di accertamento da un legale esperto prima di pagare la multa. Ricordiamo che il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica del verbale.



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