Guida in stato di ebbrezza: inutilizzabile il prelievo ematico se manca l’invito a nominare un difensore

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Nel caso in cui i sanitari non abbiano preventivamente avvertito il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, il prelievo del sangue è nullo e non può essere utilizzato ai fini della contestazione della guida in stato di ebbrezza, se è stato eseguito non per finalità diagnostico-terapeutiche, ma solo perché richiesto ai sanitari dalla polizia ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico.

Ancora una volta la Cassazione Penale con sentenza n. 4234 del 10.1.2017 torna sulla questione della validità dei prelievi del sangue utilizzati dalla Polizia Giudiziaria per la contestazione penale della guida in stato ebbrezza.

In sintesi, se l’accertamento del tasso alcolemico è effettuato nell’ambito di un’indagine di polizia, che ciò avvenga attraverso l’alcoltest con l’analisi dell’aria alveolare oppure con prelievo del sangue, non fa differenza; in entrambi i casi, infatti, devono essere rispettati i diritti dell’indagato tra i quali rientra il diritto di nominare preventivamente un difensore con la conseguenza che il loro mancato rispetto rende inutilizzabile l’accertamento.



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